Premessa. Talvolta una bocciatura, si sa, può contribuire a risolvere taluni problemi di apprendimento di una determinata disciplina.
I fatti. Stamane, sollecitata dalla mia amica, complice e sodale Alessandra, mi sono cimentata nella lettura del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria".
Vorrei segnalare in particolare i commi 7 e 8 dell'articolo 2 che regola le procedure di denuncia di inizio di attività per l'instllazione delle infrastrutture necessarie all'attivazione della banda larga presso i comuni.
Malgrado una quindicina di anni di studio e ricerca sul tema della normativa dei beni culturali e 6 anni di docenza universitaria, ho trasecolato e mi sono dibattuta, per alcuni minuti, nel dubbio: ho le traveggole; non ho capito nulla di legislazione di beni culturali; si tratta di un mero errore di formulazione della norma; si parla di altro rispetto a quello che sembra; sono impazziti; non hanno idea di ciò di cui parlano.
Cerco di chiarire. Il comma stabilisce testualmente che: "qualora l'immobile interessato
dall'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela
compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni antecedente l'inizio dei lavori
decorre dal rilascio del
relativo atto di assenso".
Ebbene: ho bocciato con ignominia per mooolto meno.
Se solo i legislatori si fossero appena intrattenuti con una superficiale lettura del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, saprebbero che le funzioni amministrative in materia di tutela del patrimonio culturale spettano esclusivamente allo Stato che le esercita per mezzo del Ministero per i beni e le attività culturali, a prescindere da chi sia il proprietario del bene.
Recita infatti il suddetto Codice, all'articolo 4:
"Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni ditutela, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Ministero», che le esercita direttamente o ne può conferire l'esercizio alle regioni...".
Fermo restando che la delega alle regioni della tutela in taluni ambiti (tutela di manoscritti, autografi, carteggi, documenti, incunaboli, raccolte librarie non appartenenti allo Stato o non sottoposte alla tutela statale) è più teorica che pratica, nulla è previsto o pensato rispetto alla delega da parte dello Stato delle funzioni di tutela, e quindi di applicazione di vincoli (che sia detto per inciso si chiamano da alcuni anni "dichiarazioni di interesse culturale") in tema di beni culturali immobili
.
Ecco. Adesso secondo voi, che dovrebbe fare un povero prof di Legislazione dei beni culturali?
Berlusconi, Tremonti, Scaiola, Brunetta, Sacconi, Calderoli: Bocciati!
