babele

Gennaio 2009 Archives

...ma trovo corretto seguire la vicenda del federalismo culturale fino in fondo. 
Allo stato attuale l'emendamento è stato approvato dalla Commissione in una nuova versione ed è all'esame dell'aula. 
Di seguito la versione coordinata dell'articolo (garantisco il coordinamento esclusivamente per le parti relative ai beni culturali) che ci interessa e di seguito l'articolo 16 al quale si fa riferimento. Le parti sottolineate sono quelle modificate rispetto alla prima versione.

I commenti li rimando a domani mattina.

18.0.101

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 18-ter.

(Ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione)

1. In sede di prima applicazione, fino all'attuazione della disciplina delle città metropolitane, il presente articolo detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale.

2. Roma Capitale è un ente territoriale, i cui attuali confini sono quelli del comune di Roma e dispone di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione. L'ordinamento di Roma Capitale è diretto a garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.

3. Oltre a quelle attualmente spettanti al Comune di Roma, sono attribuite a Roma Capitale le seguenti funzioni amministrative:

a) valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali;

b) difesa dall'inquinamento; valutazione dell'impatto ambientale in collaborazione con il Ministero competente e con la Regione Lazio;

c) sviluppo economico e sociale di Roma Capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico;

d) sviluppo urbano e pianificazione territoriale;

e) edilizia pubblica e privata;

f) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilità;

g) protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Lazio;

h) ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione.

4. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 è disciplinato con regolamenti adottati dal Consiglio comunale, che assume la denominazione di Assemblea capitolina, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli comunitari ed internazionali, dei principi della legislazione statale e di quella regionale nonché in conformità al principio di funzionalità rispetto alle speciali attribuzioni di Roma Capitale. L'Assemblea capitolina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 5, approva, ai sensi dell'articolo 6, commi 2,  3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riguardo al decentramento municipale, lo statuto di Roma Capitale che entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

5. Con specifico decreto legislativo, adottato ai sensi dell'articolo 2, sentiti la Regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma, è disciplinato l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) specificazione delle funzioni di cui al comma 3 e definizione delle modalità per il trasferimento a Roma capitale delle relative risorse umane e dei mezzi;

b) fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge per il finanziamento dei comuni, assegnazione di ulteriori risorse a Roma Capitale tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica, previa la loro determinazione specifica, e delle funzioni di cui al comma 3.

6. Il decreto legislativo di cui al comma 5 assicura i raccordi istituzionali, il coordinamento e la collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la Regione Lazio e la Provincia di Roma, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3.

7. Il decreto legislativo di cui al comma 5, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabilisce i principi generali per l'attribuzione alla città di Roma, capitale della Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) attribuzione a Roma Capitale di un patrimonio commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite;

b) trasferimento, a titolo gratuito, a Roma Capitale dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale in conformità a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, lettera d.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle contenute nel decreto legislativo adottato ai sensi del comma 5, possono essere modificate, derogate od abrogate solo espressamente. Per quanto non disposto dal presente articolo, continua ad applicarsi a Roma Capitale quanto previsto con riferimento ai comuni dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

9. A seguito dell'attuazione della disciplina delle città metropolitane e a decorrere dall'istituzione della città metropolitana di Roma Capitale, le disposizioni di cui al presente articolo si intendono riferite alla città metropolitana di Roma Capitale.» 


PATRIMONIO
DI REGIONI ED ENTI LOCALI

Art. 16.

(Patrimonio di comuni, province,
Città metropolitane e regioni)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabiliscono i princìpi generali per l'attribuzione a comuni, province, Città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) attribuzione a titolo non oneroso ad ogni livello di governo di distinte tipologie di beni, commisurate alle dimensioni territoriali, alle capacità finanziarie ed alle competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse regioni ed enti locali;

b) attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di territorialità;


c) ricorso alla concertazione in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'attribuzione dei beni a comuni, province, Città metropolitane e regioni;


d) individuazione delle tipologie di beni di rilevanza nazionale che non possono essere trasferiti, ivi compresi i beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale.

La notizia di oggi è che c'è stato un passo indietro. 
Il Ministro Bondi annuncia che si è raggiunto un accordo sulla tutela dei beni culturali nazionali che, ci conforta il Ministro, rimarrà funzione unitaria in capo allo Stato. 
La valorizzazione, al contrario, "può essere assegnata anche agli Enti Locali d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali". 
Il Ministro nella sua dichiarazione ci informa che si tratta di un risultato molto importante che fissa con chiarezza i compiti dello Stato. La parte divertente è che quei compiti erano stati ampiamente chiariti in passato (prima dalla Legge Bottai del 1939, poi dal Testo Unico del 1999, in seguito dalla riforma del Titolo V della Costituzione e successivamente dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e dalle successive modificazioni) ma erano poi stati ricondotti alla confusione a causa dell'emendamento al disegno di legge sul federalismo fiscale, approvato dalla maggioranza che sostiene il Governo di cui il Ministro fa parte. 
La valorizzazione (dei beni dello Stato), come dicevamo, è trasferibile agli enti locali. E anche se al momento sembrerebbe che solo al Comune di Roma verrà delegata questa funzione, sono certa che in breve molti altri enti locali correranno a chiedere la loro parte (perché Roma si e Milano, o Firenze, o Siena o Venezia, no?). 

Appena un paio di mesi fa la polemica è dilagata a proposito della nomina di un supermanager / direttore generale incaricato di valorizzare i musei statali. 
Ecco: io ho l'impressione che ci sia qualcosa che non funziona. 
Il Ministro (e il suo Governo e la sua maggioranza) infatti, contemporaneamente, ci dice che la valorizzazione può diventare funzione amministrativa degli enti locali e nomina un direttore generale per la valorizzazione dei musei statali.
Delle due l'una. O il Ministro non contempla tra i beni culturali dello Stato anche i musei, oppure Mario Resca si deve cercare in fretta un altro lavoro. 

Grazie alla segnalazione di un'archeologa ho rintracciato questo emendamento presentato ieri sera dal relatore del DDL sul federalismo fiscale che prevede, di fatto, il trasferimento delle funzioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale a Roma unitamente al patrimonio connesso...
Diciamo ciao ciao all'unitarietà della tutela.


Emendamento presentato il 13 gennaio 2009.

18.0.101

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 18-ter"
(Ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione)

1. In sede di prima applicazione, fino all'attuazione della disciplina delle città metropolitane, il presente articolo detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale.

2. Roma Capitale è un ente territoriale, i cui attuali confini sono quelli del comune di Roma e dispone di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione. L'ordinamento di Roma Capitale è diretto a garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.

3. Oltre a quelle attualmente spettanti al Comune di Roma, sono attribuite a Roma Capitale le seguenti funzioni amministrative:

tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali;

difesa dall'inquinamento; valutazione dell'impatto ambientale in collaborazione con il Ministero competente e con la Regione Lazio;

sviluppo economico e sociale di Roma Capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico;

sviluppo urbano e pianificazione territoriale;

edilizia pubblica e privata;

organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilità;

protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Lazio;

ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione.

4. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 è disciplinato con regolamenti adottati dal Consiglio comunale, che assume la denominazione di Assemblea capitolina, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli comunitari ed internazionali, dei principi della legislazione statale e di quella regionale nonché in conformità al principio di funzionalità rispetto alle speciali attribuzioni di Roma Capitale. L'Assemblea capitolina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 5, approva, ai sensi dell'articolo 6, commi 2,  3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riguardo al decentramento municipale, lo statuto di Roma Capitale che entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

5. Con specifico decreto legislativo, adottato ai sensi dell'articolo 2, sentiti la Regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma, è disciplinato l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

specificazione delle funzioni di cui al comma 3 e definizione delle modalità per il trasferimento a Roma capitale delle relative risorse umane e dei mezzi;

fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge per il finanziamento dei comuni, assegnazione di ulteriori risorse a Roma Capitale tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica, previa la loro determinazione specifica, e delle funzioni di cui al comma 3.

6. Il decreto legislativo di cui al comma 5 assicura i raccordi istituzionali, il coordinamento e la collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la Regione Lazio e la Provincia di Roma, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3.

7. Il decreto legislativo di cui al comma 5, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabilisce i principi generali per l'attribuzione alla città di Roma, capitale della Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

attribuzione a Roma Capitale di un patrimonio commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite;

trasferimento, a titolo gratuito, a Roma Capitale dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle contenute nel decreto legislativo adottato ai sensi del comma 5, possono essere modificate, derogate od abrogate solo espressamente. Per quanto non disposto dal presente articolo, continua ad applicarsi a Roma Capitale quanto previsto con riferimento ai comuni dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

9. A seguito dell'attuazione della disciplina delle città metropolitane e a decorrere dall'istituzione della città metropolitana di Roma Capitale, le disposizioni di cui al presente articolo si intendono riferite alla città metropolitana di Roma Capitale."

Apparentemente scampata ad un'influenza selvaggia e tengtando di arginare il raffreddore, mi sono andata a vedere la rassegna stampa del MiBac. Le notizie sono sempre le stesse o quelle prevedibili: ci si dibatte tra tagli, nomine, caduta dei consumi (ma non in Francia dove, invece, crescono) e amenità del genere.
Scriverò brevemente di una "chicca" di cui ieri mi ha parlato Carla Barbati. 
L'Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello di una Fondazione che chiedeva se le spese per il finanziamento per il restauro di un bene immobile di proprietà di persone fisiche (l'Agenzia delle Entrate non si fa sfuggire un nome neanche dopo mezza bottiglia di tequila), possano essere portate in detrazione ai fini delle imposte sui redditi e se, perché ciò sia consentito, la fondazione debba necessariamente avere la disponibilità del bene. 
Ebbene. Secondo il TUIR i soli soggetti destinatari delle erogazioni liberali (detraibili) sono Stato, regioni, province, comuni, enti e istituzioni pubbliche, fondazioni e istituzioni riconosciute senza fini di lucro che agiscono nel settore dei beni e delle attività culturali. Non delle persone fisiche. 
Chi può, tuttavia, detrarre sono i soggetti obbligati alla manutenzione, protezione e restauro dei beni vincolati. Non necessariamente i proprietari, ma anche i possessori o i detentori in ragione di un titolo gioridico. Ad esempio in ragione di un contratto di comodato d'uso che tuttavia, dice l'AdE, non può essere limitato al solo lasso di tempo necessario per portare a termine il restuauro. 
E questi sono i fatti. Tutto bene (non fosse che visto che gli stanziamenti statali per il restauro di beni culturali privati sono finiti da un bel pezzo e che i privati non possono finanziare i restauri se non prendendoli in comodato d'uso per lunghi o lunghissimi periodi, mi domando chi diamine tirerà fuori i denari per i restauri).
Mi piacerebbe anche fare un'interpello alla AdE per capire cosa accadrebbe nel caso di un bene culturale mobile facente parte di una collezione privata. Come potrebbe la Fondazione X assumerlo in comodato d'uso (e quindi averlo in consegna) per, ad esempio, trent'anni, senza che la collezione sia smembrata? 

Peraltro, senza voler fare polemica, ma per quale ragione non si è stati in grado di estendere ai beni privati la normativa sulle erogazioni liberali culturali? Per quale ragione i nostri ministri per i beni e le attività culturali chiacchierano continuamente di modelli americani, francesi e casomai anche papuasiani, senza essere in grado di contrattare con i loro colleghi ministri dell'economia una pidocchiosissima legge di detassazione o detraibilità degli investimenti in cultura che favorisca sia il settore pubblico che quello privato?

Lo so. Sono questioni di lana caprina. Ma oggi non riesco a elaborare molto di più.