18.0.101
IL
RELATORE
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«Articolo
18-ter.
(Ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione)
1.
In sede di prima applicazione, fino all'attuazione della disciplina delle città
metropolitane, il presente articolo detta norme transitorie sull'ordinamento,
anche finanziario, di Roma capitale.
2.
Roma Capitale è un ente territoriale, i cui attuali confini sono quelli del
comune di Roma e dispone di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e
finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione. L'ordinamento di Roma
Capitale è diretto a garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma è
chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle
rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la
Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le
istituzioni internazionali.
3.
Oltre a quelle attualmente spettanti al Comune di Roma, sono attribuite a Roma
Capitale le seguenti funzioni amministrative:
a)
valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali previo
accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali;
b) difesa
dall'inquinamento; valutazione dell'impatto ambientale in collaborazione con il
Ministero competente e con la Regione Lazio;
c) sviluppo economico e
sociale di Roma Capitale con particolare riferimento al settore produttivo e
turistico;
d) sviluppo urbano e pianificazione
territoriale;
e) edilizia pubblica e
privata;
f) organizzazione e
funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto
pubblico ed alla mobilità;
g) protezione civile, in
collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Lazio;
h) ulteriori funzioni
conferite dallo Stato e dalla Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 118,
secondo comma, della Costituzione.
4.
L'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 è disciplinato con regolamenti
adottati dal Consiglio comunale, che assume la denominazione di Assemblea
capitolina, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli comunitari ed
internazionali, dei principi della legislazione statale e di quella regionale
nonché in conformità al principio di funzionalità rispetto alle speciali
attribuzioni di Roma Capitale. L'Assemblea capitolina, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 5, approva,
ai sensi dell'articolo 6, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, con particolare riguardo al decentramento municipale, lo statuto
di Roma Capitale che entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
5.
Con specifico decreto legislativo, adottato ai sensi dell'articolo 2, sentiti
la Regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma, è disciplinato
l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, secondo i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) specificazione delle
funzioni di cui al comma 3 e definizione delle modalità per il trasferimento a
Roma capitale delle relative risorse umane e dei mezzi;
b) fermo quanto stabilito
dalle disposizioni di legge per il finanziamento dei comuni, assegnazione di
ulteriori risorse a Roma Capitale tenendo conto delle specifiche esigenze di
finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica, previa la loro
determinazione specifica, e delle funzioni di cui al comma 3.
6.
Il decreto legislativo di cui al comma 5 assicura i raccordi istituzionali, il
coordinamento e la collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la Regione
Lazio e la Provincia di Roma, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3.
7.
Il decreto legislativo di cui al comma 5, con riguardo all'attuazione
dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabilisce i principi
generali per l'attribuzione alla città di Roma, capitale della Repubblica, di
un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) attribuzione a Roma
Capitale di un patrimonio commisurato alle funzioni e competenze ad essa
attribuite;
b) trasferimento, a titolo
gratuito, a Roma Capitale dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non
più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale in conformità a
quanto previsto dall'art. 16, comma 1, lettera d.
8.
Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle contenute nel decreto legislativo
adottato ai sensi del comma 5, possono essere modificate, derogate od abrogate
solo espressamente. Per quanto non disposto dal presente articolo, continua ad
applicarsi a Roma Capitale quanto previsto con riferimento ai comuni dal testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
9. A seguito dell'attuazione della disciplina delle città metropolitane e a decorrere dall'istituzione della città metropolitana di Roma Capitale, le disposizioni di cui al presente articolo si intendono riferite alla città metropolitana di Roma Capitale.»
PATRIMONIO
DI REGIONI ED ENTI LOCALI
Art. 16.
(Patrimonio di comuni, province,
Città
metropolitane e regioni)
1. I decreti
legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo all'attuazione dell'articolo
119, sesto comma, della Costituzione, stabiliscono i princìpi generali per l'attribuzione
a comuni, province, Città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, nel
rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) attribuzione a titolo non
oneroso ad ogni livello di governo di distinte tipologie di beni, commisurate
alle dimensioni territoriali, alle capacità finanziarie ed alle competenze e
funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse regioni ed enti
locali;
b) attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di territorialità;
c) ricorso alla concertazione in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'attribuzione dei beni a comuni, province, Città metropolitane e regioni;
d) individuazione delle tipologie di beni
di rilevanza nazionale che non possono essere trasferiti, ivi compresi i beni
appartenenti al patrimonio culturale nazionale.
